Tribunale di Milano – Postergazione legale dei crediti e prestito obbligazionario. Concordato preventivo ed azioni di accertamento e condanna.

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Data di riferimento: 
25/07/2014

Tribunale di Milano, sentenza n. 9748/2014 del 25/07/2014, Giudice Angelo Mambriani 

Articolo 2467 c.c. – Postergazione legale dei crediti – prestito obbligazionario – inapplicabilità. 

La norma in materia di postergazione legale del credito di cui all'art. 2467 c.c. non pare applicabile al prestito obbligazionario, atteso che la sua disciplina normativa (artt. 2410 e ss. c.c.) lo configura in modo non assimilabile al semplice finanziamento dei soci. Basti pensare non solo alla natura dell'obbligazione come titolo di credito ed al suo contenuto (art. 2414 c.c.), alla disciplina dei limiti all'emissione (art. 2412 c.c.), alla disciplina relativa all'assemblea degli azionisti e al rappresentante comune (artt. 2415-2418 c.c.), ma soprattutto alla circostanza che I'art. 2411 comma 1 c.c. - norma all'evidenza speciale rispetto all'art. 2467 c.c. - stabilisce: "II diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società". A ciò si deve aggiungere che le difficoltà di applicazione del disposto dell'art. 2467 c.c. al prestito obbligazionario divengono insormontabili quando si tratti di prestito convertibile in azioni, poiché la conversione del credito in capitale di rischio è, per definizione, rimessa ai casi e modi stabiliti nell'apposito regolamento (art. 2420 bis comma 1 c.c.). (Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams – Riproduzione riservata) 

Concordato preventivo – Esercizio o la prosecuzione di azioni esecutive – preclusione. Azioni di accertamento o di condanna – proponibilità.

 La preclusione dell’esercizio delle azioni esecutive, principio tipico delle procedure di concordato preventivo, non fa venire meno l’interesse per il creditore - anche in presenza di un concordato omologato - ad ottenere l’accertamento del proprio credito e a dotarsi di un titolo esecutivo a tutela dello stesso. (Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]