Corte d’Appello di Ancona – Inammissibilità del reclamo avverso il rigetto della domanda di concordato in caso di omessa censura di tutti i profili.

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Data di riferimento: 
29/11/2013

Corte d’Appello di Ancona, 29 novembre 2013 – Pres. Formiconi, Est. Ercoli.

  

Concordato preventivo – Rigetto della domanda di omologazione – Motivazione fondata sia sulla non fattibilità giuridica sia sull’incapacità di soddisfare i creditori – Reclamo – Omessa censura dei profili economici – Inammissibilità.

 

Qualora il provvedimento di rigetto del concordato preventivo sia fondato sia sulla non fattibilità giuridica sia sull’incapacità di soddisfare i creditori chirografari, il relativo reclamo dovrà riguardare entrambi i profili, non essendo ammissibile un reclamo riguardante la sola fattibilità giuridica, ma non i profili economici. Infatti, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento del provvedimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]