Corte d’Appello di Bologna – Rinuncia all’istanza di fallimento nel corso del procedimento di reclamo e revoca del fallimento.

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Data di riferimento: 
01/09/2014

Corte d’Appello di Bologna, 1° settembre 2014 – Pres. Casari, Est. Salvatore.

Dichiarazione di fallimento – Unico creditore istante – Rinuncia all’istanza durante la fase di reclamo – Revoca della dichiarazione di fallimento.

La rinuncia all’istanza di fallimento da parte dell’unico creditore istante importa la revoca della dichiarazione di fallimento anche qualora la rinuncia avvenga durante la fase di reclamo. Infatti, il nuovo procedimento, non prevedendo alcuna iniziativa d’ufficio, suppone che la domanda proposta dal soggetto legittimato sia mantenuta ferma, cioè non rinunciata, per tutta la durata del procedimento, dovendosi intendere con “durata del procedimento” non solo il primo grado, ma anche la fase di reclamo, atteso l’effetto devolutivo del gravame che implica la valutazione di tutte le questioni relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, come pure della legittimazione ad agire del creditore, con la conseguenza che il venir meno dell’istanza di fallimento o la sua rinuncia anche in questa fase implica la revoca della dichiarazione di fallimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: