Tribunale di Rovigo – Contratti in corso di esecuzione e audizione del terzo contraente.

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Data di riferimento: 
11/09/2014

Tribunale di Rovigo, 11 settembre 2014 – Pres. Paulatti, Rel. Martinelli.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Audizione dei contraenti in bonis – Valutazione discrezionale del tribunale.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Audizione del terzo contraente – Valutazione discrezionale del tribunale – Comparazione tra la proposta concordataria e la funzionalità dello scioglimento
 contrattuale.

 

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Scioglimento del contratto – Valutazione rimessa al ceto creditorio – Valutazione del tribunale in termini di mera compatibilità.

 

Nel procedimento per l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F. la mancata audizione dei contraenti in bonis non reca alcun pregiudizio, né lesione del contraddittorio, atteso che nessuna facoltà sostanziale è attribuita a questi ultimi, i quali non possono addurre giustificazioni derivanti dalla lesione della loro posizione giuridica idonee a rifiutare lo scioglimento del contratto o la sua sospensione (posto che la valutazione operata in sede giudiziale riguarda la sola ammissibilità della proposta concordataria e non può mai contemperare gli interessi sostanziali delle due parti), né contestare la determinazione dell’indennità operata dal ricorrente, riservata alla sede cognitoria ordinaria civile, nonostante vi sia una diversa opinione giurisprudenziale che si fonda sull’asserita violazione del contraddittorio senza, tuttavia, considerare che il principio richiamato, valorizzato dall’art. 111 Cost., non esiste in sé e per sé, ma esclusivamente quale veicolo imprescindibile per l’esercizio di diritti e facoltà giuridiche attribuite alla parte. (Pur affermando questo principio e “pur dissentendo” dalla giurisprudenza della Corte d’Appello di Venezia, “onde evitare eventuali impugnazioni e ritardi nella procedura” il Tribunale dispone la convocazione del contraente in bonis)  (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Nel procedimento per l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione l’audizione del terzo si risolve in un’attività istruttoria non necessaria in ogni circostanza, rimessa alla valutazione del Tribunale, il quale mantiene ogni considerazione al riguardo, posto che l’autorizzazione giudiziale, di fatto, si fonda sulla comparazione tra la proposta concordataria e la funzionalizzazione teleologica dello scioglimento contrattuale con la stessa. Diversamente opinando, dovrebbero ritenersi litisconsorti necessari anche tutti i creditori concordatari, i quali andrebbero puntualmente convocati. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Lo scioglimento di un contratto in corso di esecuzione diviene parte della proposta concordataria, come tale rimessa al sindacato del solo ceto creditorio, il che giustifica una valutazione in termini di mera compatibilità da parte del Tribunale, e il rigetto dell’istanza del debitore, per dar prevalenza all’interesse del terzo creditore, non si risolve in una tutela reale della parte negoziale, posto che ciò determinerebbe la transizione alla procedura fallimentare con analoga sorte giuridica del rapporto pendente. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]