Tribunale di Benevento – Inoperatività del divieto di falcidia del credito IVA al di fuori dell’art. 182 ter L.F.

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Data di riferimento: 
25/09/2014

Tribunale di Benevento, 25 settembre 2014 – Pres, Est. Monteleone.

 

Concordato preventivo – Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. – Divieto di falcidia del credito IVA – Ambito di applicazione – Limitazione alla sola ipotesi di concordato preventivo con transazione fiscale ex art. 182 ter L.F.

 

Concordato preventivo – Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. – Qualificazione – Fase endoconcorsuale – Autonomia dell’accordo – Esclusione.

 

Tutte le previsioni sui privilegi contenute nell’art. 182 ter L.F. sono riferite esclusivamente al caso in cui nel concordato preventivo venga inclusa la proposta di transazione fiscale. Invero, il fatto che il divieto di falcidia del credito IVA sia previsto esclusivamente dall’art. 182 ter citato, e non sia stato inserito nell’ambito della disciplina generale del concordato preventivo posta dall’art. 160 L.F., nell’impossibilità di un’interpretazione estensiva per difetto della eadem ratio, fa desumere che al di fuori dell’art. 182 ter L.F. riprende vigore il principio generale del rispetto dell’ordine di prelazione ex art. 160, comma 2, L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

La transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F. non costituisce un accordo autonomo, ma deve essere inserita nel piano di cui all’art. 160 L.F. e costituisce una fase endoconcorsuale che si chiude con l’adesione o il diniego alla proposta di concordato preventivo mediante espressione di voto dell’amministrazione finanziaria, che resta comunque soggetta alle sorti del concordato medesimo e ne subisce gli effetti obbligatori e remissori conseguenti all’omologazione. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]