Corte d’Appello di Bari – Concordato preventivo - Non perentorietà del termine per il deposito della cauzione.

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Data di riferimento: 
30/09/2014

Appello Bari 30 settembre 2014 - Pres. Scalera - Est. Patrizia Papa.

Concordato preventivo - Deposito cauzionale - Natura ordinatoria del termine - Apertura d’ufficio del procedimento di revoca Poiché ex art. 152 c.p.c. la perentorietà di un termine deve essere testualmente prevista dalla norma e ciò nell’art. 163 l.f. manca, il termine per il deposito della cauzione indicato nel predetto articolo non può ritenersi perentorio in mancanza di esplicita previsione normativa con la conseguenza che il mancato rispetto di detto termine non comporta l’ automatica applicazione della sanzione della revoca del concordato, bensì l’apertura d’ufficio del procedimento di revoca, nell’ambito del quale, previa audizione del debitore, il giudice, tenendo conto dell’interesse della procedura e dei creditori, dovrà valutare caso per caso se il versamento della somma in ritardo (ovviamente prima della conclusione del procedimento di revoca) abbia reso o renda impossibile il rispetto di tutte le successive scadenze. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]