Tribunale di Monza – Consecuzione di procedure e retrodatazione, ante art. 69 bis, II comma, L.F, del periodo sospetto nei fallimenti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/07/2014

 

Tribunale di Monza 17 luglio 2014 – Pres. Paluchowski – Est. Nardecchia.

 

Susseguirsi di procedure concorsuali – Concetto di “consecuzione delle procedure” - Considerazione unitaria.

 

Fallimento successivo a procedura di concordato preventivo- Accertamento temporale dell'insorgere dell'insolvenza in sentenza – Valenza di giudicato – Assenza di accertamento giudiziale - Presunzione dell'esistenza ab origine dello stato di insolvenza e retrodatazione del periodo sospetto.

 

Laddove diverse procedure concorsuali integranti una medesima crisi economica di diversa gradazione si susseguano nel tempo a carico del medesimo imprenditore ( ipotesi solo a far tempo dal 12 agosto 2012  espressamente disciplinata dal legislatore con legge 7 agosto 2012 e  regolamentata dall'art 69 bis, secondo comma, L.F., relativamente al caso in cui alla procedura di concordato preventivo faccia seguito il fallimento ) deve sostenersi che la retrodatazione del periodo sospetto sia collegata al concetto di “consecuzione di procedure” che fa giustificatamente ritenere che le diverse procedure concorsuali rappresentino  più fasi di un procedimento unitario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La sentenza di fallimento può legittimamente contenere un accertamento, con valenza di giudicato nel successivo giudizio revocatorio, del fatto che il debitore si trovasse in stato di insolvenza al momento della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; in assenza di un accertamento giudiziale in tal senso, si può legittimamente presumere che il debitore si trovasse, ab origine, in stato d’insolvenza, comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento; il fatto certo che al concordato preventivo abbia fatto seguito il fallimento fa presumere infatti che il debitore sin dal deposito del decreto di ammissione fosse in stato di insolvenza, stato non superato con il ricorso alla procedura concorsuale minore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
AllegatoDimensione
PDF icon TRIBUNALE DI MONZA 17 luglio 2014.pdf193.78 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]