Tribunale di Forlì – Quota di reddito da stipendi o pensioni per il fallito: contemperamento tra esigenze alimentari e tenore di vita socialmente adeguato.

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Data di riferimento: 
03/11/2014

Tribunale di Forlì, 3 novembre 2014 – Pres. Pescatori, Est. Orlandi.  

Fallimento – Quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ex art. 46 L.F. – Valutazione di non assoluta inadeguatezza del giudice delegato – Destinazione alle sole esigenze alimentari – Parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato – Contemperamento.  

In relazione alla determinazione della quota di reddito da stipendi o pensioni disponibile per il fallito ai sensi dell’art. 46 L.F. e della quota di essi da destinare al soddisfacimento dei creditori, il giudice delegato deve compiere una valutazione di non assoluta inadeguatezza del reddito da destinare al mantenimento del fallito e della sua famiglia, che non può essere ridotto a coprire le sole esigenze puramente alimentari, ma non può neppure arrivare a soddisfare il parametro costituzionale del tenore di vita socialmente adeguato, tenuto conto della peculiare posizione del fallito, debitore verso una pluralità di creditori concorrenti (in tal senso: Cass. civ., 7/2/2008, n. 2939; Cass. civ., 27/6/2002, n. 391). (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: