Tribunale di Bari – Nel concordato preventivo è ammissibile la falcidia dell' Iva in mancanza di transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
03/07/2014

 

Tribunale di Bari 03 luglio 2014 – Pres. Lucafò – Est. Lenoci.

 

Concordato preventivo -  Omologazione – Opposizione ex art. 180 L.F. - Legittimazione dei soggetti diversi dai creditori. 

 

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Non obbligatorietà.

 

Concordato preventivo – Falcidia dell'I.V.A. - Ammissibilità – Parere contrario della Corte di Cassazione – Inderogabilità dell'art.182 ter – Non sussiste.

 

Concordato preventivo – Tesi dell'ammissibilità della falcidia dell'I.V.A. - Regime comunitario – Assenza di smentite.

 

Concordato preventivo – Art. 182 ter, primo comma, L.F. - Eccezionalità della norma –  Inderogabilità nel solo caso della transazione fiscale.

 

Non possono considerarsi legittimati all'opposizione all'omologazione del concordato preventivo i creditori che non hanno manifestato, nè in sede di adunanza nè nei venti giorni successivi, il dissenso alla proposta, dovendosi intendere rientrare nella qualifica "qualsiasi interessato" di cui all'art. 180, comma 2, L.F. i soli soggetti diversi dai creditori, in quanto altrimenti si consentirebbe a questi ultimi di esprimere le proprie valutazioni con modalità difformi da quelle consentite dalla legge e consistenti nella facoltà del diritto di voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Costituisce ormai orientamento pacifico della Corte di Cassazione (Cass. 4/11/2011 n. 22931, 4/11/2012 n.22932, 8.6.2012 n. 9373) quello della non obbligatorietà della transazione fiscale per il trattamento dei debiti tributari nell'ambito della procedura di concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Appare preferibile la tesi secondo la quale, in ambito concordatario, sia ammissibile la falcidia dell'I.V.A., considerato che il diverso orientamento della S.C., secondo la quale la disposizione di cui all'art. 182 ter, comma 1, L.F., nella parte in cui prevede solo la possibilità di dilazionare quel credito e quello per contributi previdenziali ed assicurativi,  costituisce norma sostanziale e risulta quindi in qualunque caso inderogabile, non considera che sussiste  comunque una disparità di trattamento tra le diverse procedure dal momento che, in sede esecutiva individuale e concorsuale e in sede di concordato fallimentare, il credito I.V.A. rimane soggetto alla gradazione dei privilegi di cui all'art. 2778 c.c. e può venir soddisfatto solo se i creditori di rango poziore sono stati soddisfatti integralmente, cosicchè esso subisce comunque un diverso trattamento in funzione della procedura ad esso applicata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La tesi secondo la quale, in ambito concordatario, sia ammissibile la falcidia del credito I.V.A. non trova smentita nel  regime comunitario stante che quella normativa non contiene alcuna disposizione che imponga agli stati membri un determinato trattamento di detto credito o che ne impedisca il concorso con altri crediti di diversa natura o, ancora, che precluda l’accettazione di transazioni che lo riguardino  quale alternativa a soluzioni infruttuose.  Non pare possa, pertanto, andare incontro ad alcuna violazione dei principi comunitari, la previsione che, nell’ambito di una procedura concorsuale quale il concordato preventivo, il credito I.V.A. sia trattato come gli altri crediti privilegiati  e debba scontare gli eventuali  limiti di incapienza del patrimonio del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’inclusione nell’art. 182 ter L.F. della disposizione che sostanzialmente esclude il credito I.V.A. , quanto meno in ordine all’ammontare del pagamento,   dall’ambito di quelli che possono formare oggetto di transazione , ne evidenzia l’eccezionalità e la diretta attinenza con l’istituto (considerato facoltativo per il debitore proponente) della transazione fiscale, ragion per cui non si vede perché  si debba seguire la regola della non falcidiabilità, anche quando non viene seguita la strada della transazione fiscale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]