Corte d’Appello di Venezia – Termine per la proposizione del reclamo ex art. 183 l.f. e relativa decorrenza.

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Data di riferimento: 
02/12/2014

Reclamo ex art. 183 l.f.

Corte d’Appello di Venezia 02 dicembre 2014 – Pres. Rossi – Est. Santoro

Concordato preventivo – Reclamo ex art.183 l.f. – Termine e decorrenza – Applicazione analogica dell'art. 18 l.f.

Al reclamo di cui all’art. 183 l.f., proponibile avverso il decreto del tribunale che omologa o respinge il concordato preventivo, si deve ritenere sia applicabile lo stesso termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 l.f. per l’impugnazione della dichiarazione di fallimento. Il richiamo al termine di cui all’art. 18 l. f. comporta che anche il dies a quo vada individuato, nel caso di reclamo esperibile in sede di omologa del concordato preventivo, in quello stabilito da detta  disposizione e, pertanto, debba farsi coincidere per i soggetti diversi dal debitore con la data di iscrizione nel registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]