Corte d'Appello di Milano – Reclamibilità, ex art. 26 l.f., del decreto del Tribunale in particolare in ipotesi di condanna alle spese.

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Data di riferimento: 
02/12/2014

Reclamo ex art. 26 l.f.

Tribunale di Milano 02 dicembre 2014 - Pres. Vallescura – Est Fagnoni.

Fallimento – Decreti del giudice delegato – Ricorso innanzi  ex art. 26 l.f. – Decisione del Tribunale -  Non ulteriore ricorribilita innanzi alla Corte d'Appello.

Fallimento – Ricorso ex art. 26 l.f. - Condanna alle spese del ricorrente – Ricorribilità in Cassazione.

La decisione del Tribunale sul reclamo ex art. 26 l.f.  contro i decreti,  emessi dal giudice delegato nell'esercizio delle funzioni di direzione relative all'amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento, non è ricorribile innanzi alla Corte d'Appello, in quanto, da un lato, quella disposizione non prevede la possibilità di un ulteriore reclamo che, altrimenti, si configurerebbe quale terzo grado di merito e, dall'altro, in quanto per i procedimenti in camera  di consiglio, quale quello in esame, non è ammesso il reclamo se pronunciati dal Tribunale in sede, a sua volta, di reclamo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il decreto del Tribunale sul ricorso ex art. 26 l.f. che abbia condannato il ricorrente alla rifusione delle spese è ricorribile in Cassazione, essendo tale condanna costitutiva di un rapporto obbligatorio e, quindi, munita dei connotati della pronuncia giudiziale idonea ad assumere il valore di giudicato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]