Corte d’Appello di Bologna – Impugnazione del decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo: condizioni di ammissibilità.

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Data di riferimento: 
17/11/2014

 

Corte d’Appello di Bologna, 17 novembre 2014 – Pres. G. Colonna - Rel. E. Salvatore.

 

Concordato preventivo con riserva – Atto di straordinaria amministrazione – Revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 L.F. – Decisorietà – Dichiarazione di fallimento – Impugnazione – Reclamo – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità – Condizioni.

 

In analogia a quanto previsto dagli artt. 162, secondo comma, e 179, primo comma, L.F., rispettivamente in caso di inammissibilità della proposta di concordato e di mancata approvazione del concordato, il decreto di revoca dell’ammissione al concordato preventivo ex art. 173 l.f. non è impugnabile con reclamo né può essere impugnato con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. in quanto privo di carattere decisorio, a meno che non sia fondato sull’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura di concordato o sul difetto di giurisdizione. Al di fuori dei precitati casi, la decisorietà è acquisita soltanto con la conseguente dichiarazione di fallimento, in difetto della quale il decreto non è impugnabile, potendo il debitore proporre una nuova domanda di concordato. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]