Tribunale di Milano – Esclusione della prededuzione a favore dei crediti dei subappaltatori in caso di fallimento dell’impresa appaltatrice.

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Data di riferimento: 
05/09/2014

Tribunale di Milano, 5 settembre 2014 – Pres. Lamanna, Rel. Savignano.

 

Fallimento – Appalti pubblici – Fallimento dell’impresa affidataria – Scioglimento ex art. 81, comma 2, L.F. del rapporto contrattuale – Art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 – Irrilevanza –Prededuzione a favore delle imprese subappaltatrici – Esclusione.

 

Dal momento che negli appalti di lavori pubblici la qualità soggettiva dell’appaltatore costituisce un motivo determinante del contratto, l’art. 81, comma 2, L.F. va interpretato nel senso che il contratto di appalto pubblico si scioglie automaticamente con il fallimento dell’impresa affidataria e la clausola di salvezza prevista in favore del committente deve essere coordinata con la disciplina dettata in materia di appalti pubblici, che esclude la possibilità di prosecuzione del rapporto, in analogia a quanto previsto dall’art. 38, d.lgs. 163/2006, potendo ragionevolmente desumersi che, se non possono stipularsi contratti con imprese sottoposte a procedure concorsuali (salvo la deroga per i concordati in continuità), nemmeno possono proseguire i rapporti con imprese che dopo l’affidamento vengono assoggettate ad esse. Per tali ragioni, essendosi il contratto pubblico sciolto ai sensi dell’art. 81 L.F., non può trovare applicazione la relativa disciplina, e in particolare l’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, in materia di pagamento delle imprese subappaltatrici, con la conseguenza che non sono prededucibili i relativi crediti. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11350.php

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: