Tribunale di Udine - Art. 2467 c.c.: estensibilita' della norma alle S.p.A. - Finanziamenti indiretti e postergazione

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Tribunale di Udine, 21 febbraio 2009

dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Gianfranco Pellizzoni dott. Mimma Grisafi (Giudice rel.)

Deve ritenersi possibile (e doverosa in una lettura costituzionalmente orientata) l'applicazione in via analogica dell'art. 2467 c.c., ogni qualvolta la s.p.a. (ma anche l'accomandita per azioni), presenti una struttura "chiusa" analoga a quella delle s.r.l.: ossia una società con base azionaria ristretta, con soci partecipi all'attività economica e comunque coinvolti nella sua gestione, non meri "investitori", soci quindi che per la "misura", o anche solo la "qualità", della loro partecipazione siano assimilabili a quelli di srl.

Sono' qualificabili come finanziamenti non solo ogni apporto del socio da cui derivi un debito della società, e non abbia una diversa causa giuridica, ma anche le varie garanzie prestate dal socio nell'interesse della società che rientrano nel concetto normativo di "finanziamento in qualsiasi forma effettuato" poiché è evidente che proprio la prestazione di garanzie reali o personali (fidejussioni) rilasciate dal socio è ciò che consente alla società di ricorrere a prestiti, o anche a garanzie di terzi, altrimenti non ottenibili.

In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 2467 cc é applicabile a tutti i finanziamenti che alla data dell'1/1/04 sono ancora in corso e da rimborsare, purchè al momento del finanziamento sussistano i presupposti applicativi della disciplina.