Corte d’Appello di Venezia – Natura e caratteristiche del procedimento ex art. 173 L.F. Crediti IVA dell’erario. Compensazione delle spese giudiziali.

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Data di riferimento: 
30/10/2014

Corte d’Appello di Venezia, 30 ottobre 2014 – Pres. Rossi - Est. Santoro.

Concordato preventivo – Revoca – Dichiarazione di fallimento – Udienza ex art. 173 L.F. – Sub-procedimento – Art. 15 L.F. – Termine a difesa – Stato di crisi.

Concordato preventivo – Revoca – Dichiarazione di fallimento – Impugnazione – Reclamo – Piano di risanamento – Crediti IVA dell’erario – Nuova domanda di concordato.

Concordato preventivo – Revoca – Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Crediti IVA dell’erario – Nuova domanda di concordato – Spese processuali.

Il rinvio alle “forme di cui all’articolo 15” per lo svolgimento del procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo e l’eventuale dichiarazione di fallimento, di cui all’art. 173 L.F., deve essere inteso in quanto compatibile con la procedura concordataria, trattandosi di un sub-procedimento che si apre nell’ambito di una procedura nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al Tribunale. Pertanto, atteso che l’eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essere noto al debitore sin dal momento della proposizione della domanda di concordato, nell’ambio di detta procedura non è necessario un ricorso del creditore in calce al quale stendere il decreto di convocazione, potendo il creditore e il pubblico ministero formulare rispettivamente istanza o richiesta di fallimento direttamente all’udienza fissata per la revoca dell’ammissione al concordato preventivo. In tal caso, al debitore che lo richieda, può essere concesso un termine a difesa (in linea con quanto previsto all’art. 15, comma 4, L.F.), soprattutto se la domanda di concordato è stata proposta deducendo uno stato di crisi e non di insolvenza. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Alla luce della sentenza della Corte cost. n. 225/2014 si deve aderire al principio di generale non falcidiabilità dei crediti dell’erario per IVA, principio accreditato dalla Suprema Corte e che rappresenta oramai diritto vivente conforme alla Costituzione. Ne consegue che una domanda di concordato che prevede la falcidia concordataria dei crediti dell’erario per IVA (oltre che per ritenute) è inammissibile (Nel caso di specie, il Collegio ha dichiarato palesemente e irrimediabilmente inammissibile il reclamo in esame, siccome anche il secondo ricorso per concordato preventivo, presentato lo stesso giorno dell’udienza fissata per la discussione dell’istanza ex art. 173 L.F., prevedeva il pagamento solo percentuale dei crediti dello Stato per IVA). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti e la obiettiva complessità delle questioni sollevate costituiscono quelle eccezionali ragioni che consentono al Giudice di disporre la compensazione delle spese processuali. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11653.php

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: