Tribunale di Mantova – Obbligo informativo in ipotesi di proposta di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta e cessione parziale dei beni.

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Data di riferimento: 
09/10/2014

Tribunale di Mantova 09 ottobre 2014 – Pres. Affanni – Est. De Simone.

Concordato preventivo – Omologazione –  Verifiche di competenza del Tribunale.

Concordato misto liquidatorio/in continuità – Alienazione parziale dei beni – Ammissibilità – Relazione del professionista – Valutazione della preferibilità rispetto alla liquidazione.

Concordato misto – Alienazione parziale – Proposta a contenuto libero - Inapplicabilità art. 2740 c.c. -  Informativa completa per i creditori.

Concordato con continuità aziendale indiretta – Posizione del contraente prescelto – Obbligo informativo.

Concordato preventivo – Omologazione – Carenza informativa del piano e inadeguatezza dell' attestazione – Rilevalibilità d'ufficio da parte del Tribunale.

In sede di giudizio di omologa il Tribunale è chiamato, oltre che a vagliare la proponibilità e fondatezza delle contestazioni mosse con opposizione, ad una verifica della legittimità del procedimento e della genuinità del consenso prestato, al fine di riscontrare la validità dell’accordo raggiunto con il ceto creditorio, posto che il concordato è approvato a maggioranza e vincola tutti i creditori inclusi assenti e dissenzienti.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ipotesi di concordato misto liquidatorio/in continuità, con prevalenza dell'aspetto della continuità indiretta, trova applicazione la previsione dell’art.186 bis l.f., primo comma, che prevede la possibilità per l’impresa proponente di non operare la dismissione di tutte le liquidità alla stessa facenti capo, consentendo quindi all’imprenditore di decidere se e quali cespiti alienare e quali utilizzare per la prosecuzione dell’attività . Se, però, da un lato  la norma consente all’imprenditore che intenda proseguire, anche indirettamente, l’attività d’impresa di non alienare i propri beni, dall’altro la stessa norma, nel secondo comma alla lettera b),  precisa che la relazione del professionista deve attestare che la prosecuzione dell’attività e i flussi dalla stessa generati porteranno ad una miglior soddisfazione per i creditori. L’attestatore, in particolar modo nel concordato in continuità, deve fornire ai creditori un quadro preciso della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa, al fine di far comprendere loro come, tra l’alternativa della liquidazione e quella della prosecuzione, la seconda sia preferibile poiché i flussi generati, almeno secondo le previsioni, sono superiori rispetto al possibile ricavato dall’alienazione di tutti i cespiti.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La scelta dell’imprenditore di non mettere a disposizione tutti i beni ma solo una parte degli stessi non viola alcuna regola di ordine pubblico, non trovando applicazione l’art. 2740 c.c. nella disciplina del concordato e in generale nella regolazione negoziata della crisi d’impresa, ma unicamente nell’esecuzione coattiva. L’art.160 l.f. consente ora all’imprenditore la soluzione in qualsiasi modo della crisi d’impresa e di costruire un piano secondo schemi atipici con il solo limite della soddisfazione – seppur minima - dei creditori. La proposta è a contenuto libero, non vincolato a prescrizioni di ammissibilità e saranno i creditori a valutarne la convenienza.

I creditori però devono essere in grado di percepire immediatamente la consistenza e il valore del patrimonio dell’imprenditore e il divario tra l’attivo dell’impresa e l’attivo concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La scelta concordataria della continuità indiretta in via prevalente comporta che il piano debba contenere un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Tali obblighi informativi non possono riguardare solo la posizione del ricorrente attesa la necessità che siano fornite ai creditori tutte le informazioni utili per considerare affidabile il contraente - prescelto dalla società proponente - nell'adempimento degli obblighi che si assume. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La carenza di informazione dei creditori con riguardo ad aspetti rilevanti del piano concordatario e l’inadeguatezza dell’attestazione ben possono essere rilevati anche d'ufficio dal Tribunale nel giudizio di omologazione, trattandosi di sindacato che non eccede i confini del sindacato di legittimità, non riguardando né l'area economica del piano né la prognosi di adempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: