Corte d’Appello di Torino – Concordato preventivo: legittimazione a proporre reclamo contro il decreto di omologa; causa concreta del concordato e tempi di pagamento.
Reclamo ex art. 183 l.f.
Corte d’Appello di Torino, 21 gennaio 2015 – Pres. dott. Grimaldi, rel. dott.ssa La Marca.
Concordato preventivo – Decreto di omologa – Reclamo – Legittimazione attiva – Costituzione nel giudizio di opposizione – Necessità.
Concordato preventivo – Causa concreta – Durata della procedura.
La legittimazione attiva a proporre reclamo ex art. 183 l.f. avverso il decreto che ha omologato il concordato preventivo sussiste solamente in capo a coloro che hanno proposto opposizione nell’ambito del giudizio di omologa (o che, quantomeno, si siano costituiti in quel giudizio). (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Ove sia contestata la sussistenza della causa concreta del concordato preventivo, sulla base di un’irragionevole durata della procedura, la valutazione del Tribunale dev’essere condotta in concreto con riferimento alle specifiche modalità di risoluzione della crisi d’impresa, senza che si possa ancorare tale aspetto a precise scansioni temporali o a parametri desunti da altri istituti. (Nel caso di specie, pur a fronte di un piano che prevedeva l’esecuzione in dieci anni, il Tribunale ha ritenuto sussistente la causa concreta del concordato, anche in ragione del fatto che più dell’ottanta percento dei pagamenti dovuti ai creditori chirografari erano previsti nei primi tre anni dall’omologa) (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
Provvedimento segnalato dagli avv. Massimiliano Ratti, avv. Gianleo Occhionero e avv. Guido Bonfante.
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Corte d'Appello di Torino 21 gennaio 2015.pdf | 2.79 MB |