Tribunale di Monza – Apporto di finanza esterna per il pagamento dei creditori chirografari condizionato all'omologa. Inapplicabilità del vincolo del rispetto dell'ordine dei privilegi.
Tribunale di Monza 05 novembre 2014 – Pres. Paluchowski – Est. Buratti
Concordato preventivo – Apporto di finanza esterna condizionato all'omologa – Rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 160, secondo comma L.F. - Inapplicabilità del vincolo.
Il vincolo di cui all'art. 160, secondo comma, L.F. che dispone che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, non opera laddove il pagamento dei creditori chirografari venga garantito attraverso la messa a disposizione di finanza esterna, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato. Ciò in quanto l'apporto dei finanziatori esterni non entra a far parte del patrimonio del debitore, dal momento che si rende disponibile solo nella fase successiva alla definitiva omologazione dell'accordo concorsuale ed è specificatamente destinata alla realizzazione della liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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