Tribunale di Monza – Apporto di finanza esterna per il pagamento dei creditori chirografari condizionato all'omologa. Inapplicabilità del vincolo del rispetto dell'ordine dei privilegi.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/11/2014

 

Tribunale di Monza 05 novembre 2014 – Pres. Paluchowski – Est. Buratti

 

Concordato preventivo – Apporto di finanza esterna condizionato all'omologa – Rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 160, secondo comma L.F. - Inapplicabilità del vincolo.

 

Il vincolo di cui all'art. 160, secondo comma, L.F. che dispone che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione, non opera laddove il pagamento dei creditori chirografari venga garantito attraverso la messa a disposizione di finanza esterna, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato. Ciò in quanto l'apporto dei finanziatori esterni non entra a far parte del patrimonio del debitore, dal momento che si rende disponibile solo nella fase successiva alla definitiva omologazione dell'accordo concorsuale ed è specificatamente destinata alla realizzazione della liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon TRIBUNALE DI MONZA 05 novembre 2014.pdf119.23 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: