Tribunale di Monza - Trattamento del credito di rivalsa IVA nel concordato preventivo – Applicabilità dell’art. 182 sexies l.f. al concordato con continuità aziendale.

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Data di riferimento: 
03/12/2014

Tribunale di Monza, 3 Dicembre 2014 – Presidente A. Paluchowski, Relatore G.B. Nardecchia.  

Concordato preventivo - Credito di rivalsa IVA –  Privilegio ex art 2758 co.2 cc.- Riconoscimento salvo deroga ex art 160 co.2  l.f..

Concordato preventivo - Credito di rivalsa IVA –  Privilegio ex art 2758 co.2 cc.- Presunzione di riconoscimento nei limiti del valore del magazzino – Deroghe.

Concordato preventivo con continuità aziendale – Riduzione del capitale per perdite - Art. 182 sexies l.f. – applicabilità.

Nel concordato preventivo, anche con continuità aziendale, il credito di rivalsa dell’iva spettante al cedente di beni o al prestatore di servizi è assistito dal privilegio ex art 2758 co. 2 cc.  sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio salvo che sia diversamente previsto come patto di concordato, ai sensi dell’art 160 comma 2 l.f. Il creditore privilegiato quindi, con esclusione della sola ipotesi sopra indicata, ha diritto all’integrale soddisfazione nel concordato preventivo anche qualora il bene gravato dal privilegio IVA non sia presente nel patrimonio del debitore.(Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata)

In forza di patto concordatario  il privilegio di cui all’art. 2758 co.2 cc. può essere presuntivamente riconosciuto nei limiti del valore del magazzino al momento del deposito della domanda di concordato, presunzione che può essere vinta soltanto ove nel piano sia affermata e nella relazione ex art. 160 2° co l.f. attestata la materiale (e non contingente) inesistenza, l’impossibilità di una concreta individuazione di beni o valori sui quali il privilegio possa trovare collocazione, ovvero il diverso minor valore di mercato attribuibile ai beni presenti, sempre avuto riferimento alla data di deposito della domanda. (Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata)

Non paiono sussistere profili di dubbio sull’applicabilità dell’art. 182 sexies l.f. (che esclude l’operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale qualora il debitore ricorra al concordato preventivo (anche con riserva) o agli accordi di ristrutturazione) al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al nuovo art. 186 bis l.f. (Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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