Corte d’Appello di Venezia – Concordato preventivo: banca creditrice adempiente e inapplicabilità della disciplina dei rapporti pendenti ex art. 169 bis l. fall.

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Data di riferimento: 
26/11/2014

Corte d’Appello di Venezia, 26 novembre 2014 – Pres. Rossi, Rel. Santoro.

 

Rapporti pendenti – Art. 72 l. fall. – Contratti in corso di esecuzione – Art. 169 bis l. fall. –Inapplicabilità della disciplina – Effetti del contratto già prodotti – Anticipazione bancaria – Patto di compensazione – Sospensione – Banca adempiente – Inammissibilità.

 

Concordato preventivo – Contratti pendenti – Art. 169 bis l. fall. – Ratio – Equilibrio della posizione del debitore e del creditore – Prestazioni future.

 

Premesso che vi è unitarietà tra la nozione di rapporti pendenti di cui all’art. 72 l. fall. e di contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis l. fall., e considerato che non può accreditarsi una nozione di rapporto pendente nel quale gli effetti del contratto si sono già tutti verificati, ad eccezione della prestazione di uno dei due contraenti, va esclusa l’applicabilità della disciplina dei contratti pendenti, qualora l’unica prestazione residua attenga al pagamento del debitore: conseguentemente, non è possibile sospendere ex art. 169 bis l. fall. un contratto di anticipazione bancaria allorquando la banca abbia già eseguito la propria prestazione, e residui solamente un credito della stessa per l’anticipazione effettuata alla società cliente dietro mandato irrevocabile all’incasso del credito della società nei confronti di un terzo e con patto di compensazione (o di elisione) delle reciproche ragioni di debito e credito. (Fiorenza Prada e Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

 

La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo consente di far venire meno un sinallagma contrattuale per il prosieguo del rapporto, in modo da liberare il debitore concordatario dall’esecuzione della prestazione divenuta superflua o eccessivamente onerosa, a fronte della rinuncia alla prestazione in suo favore: dunque, la ratio di tale disciplina è da rinvenire nella volontà di equilibrare le esigenze dell’imprenditore in situazioni di crisi e il sacrificio imposto al contraente in bonis. Di conseguenza, la previsione normativa in esame trova applicazione solo con riferimento alle prestazioni future (con esclusione, quindi, di quelle pregresse): diversamente opinando, infatti, il debitore godrebbe di un beneficio ingiustificato, potendo egli paralizzare il proprio adempimento nei confronti di un soggetto, invece, già adempiente. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=11747.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]