Tribunale di Pistoia - Procedura di sovraindebitamento e concordato preventivo. Modalità e condizioni per l’accesso alla procedura – Apporto di finanza esterna.

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Data di riferimento: 
19/11/2014

Tribunale di Pistoia 19 novembre 2014 - Est.  Daniela Garufi.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Assistenza dei professionisti scelti dal debitore per la redazione della proposta -  Ammissibilità .

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento  – Omologazione –  Aspetti della verifica da parte del giudice – Raggiungimento della maggioranza prescritta – Integrale pagamento crediti impignorabili di Iva e ritenute non versate – Convenienza della proposta nell’ipotesi di opposizione.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Apporto di finanza esterna proveniente da procedura di concordato preventivo – Verifica dell’OCC della sua fattibilità .

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento -  Creditori garantiti da fideiussione di soci di  società di persone che abbia presentato domanda di concordato preventivo – Creazione di una classe di creditori autonoma senza diritto di voto.

Il debitore nell’accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento può limitarsi a chiedere la nomina di un professionista che svolge le funzioni di OCC e attendere la predisposizione da parte di questo della proposta di accordo e dell’attestazione di fattibilità. Tuttavia non è impedito dalla norma di riferimento che al momento della richiesta di nomina dell’OCC venga già depositata una proposta di accordo posta in essere da professionisti scelti dal debitore e che faccia salva ogni eventuale successiva modifica fino al momento in cui la proposta venga portata a conoscenza dei creditori (Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata).

Ai fini dell’omologa del accordo previsto dall’art 12 della legge n.3 del 2012. , il giudice deve verificare non solo il raggiungimento di una maggioranza favorevole almeno pari al 60% dei creditori ma anche l’integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all’art 7 co. I l. 3/12 e nel caso di opposizione, la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione (Giulia Del Fabbro - Riproduzione riservata).

Se il debitore nell’ambito della procedura di composizione della crisi, presenta una proposta che prevede l’apporto di finanza esterna proveniente dall’esecuzione di una procedura di concordato preventivo, l’OCC dovrà valutare la fattibilità di essa anche sotto tale aspetto attraverso la valutazione delle previsioni di pagamento contenute nella diversa procedura di concordato preventivo (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata).

Nell’ambito della procedura di composizione della crisi è ammessa la creazione di una classe di creditori sociali irrilevante rispetto al calcolo della maggioranza e senza diritto di voto in quanto destinata ad essere soddisfatta nell’ambito della procedura concordataria. Nel caso di specie si tratta di creditori garantiti da fideiussione di soci di società di persone che ha presentato domanda di concordato preventivo, nell’ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante i singoli soci. (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata).

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]