Tribunale di Pavia – Concordato preventivo - Pagamento dei debiti previdenziali ed assistenziali pregressi e rilascio del DURC.

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Data di riferimento: 
29/12/2014

Tribunale Pavia 29 dicembre 2014 - Pres. Pirola - Est. Antonella Caterina Attardo.

Concordato preventivo – Istanza ex art. 161 co. 7 l.f. – Pagamento finalizzato all’ottenimento del DURC di contributi INPS dopo l’apertura del concorso -  Debiti sorti anteriormente al concorso - Rilascio del DURC – Applicabilità Art. 5 comma 2 lett. b D.M. 24.10.2007 n. 279 – Diniego autorizzazione al pagamento.

Per la società in concordato preventivo, anche con riserva, sussiste la regolarità contributiva anche in caso di mancato pagamento di debiti pregressi nei confronti degli enti previdenziali che non consentirebbe, in condizioni ordinarie, di ottenere il DURC, in quanto l’imprenditore in concordato va considerato in regola sotto il profilo degli oneri contributivi in virtù del disposto dell’art. 5 comma 2 lett. b) del D.M. 279/2007, non potendo effettuare pagamenti di crediti anteriori alla presentazione della domanda di concordato o di quella di cui all’art. 161 co. 6 l.f.Non va pertanto accolta l’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione al pagamento ex art. 161 co 7 l.f. di contributi INPS il cui debito è sorto prima dell’apertura del concorso è ciò in quanto il tribunale ritiene non sia necessario al fine di ottenere il rilascio del DURC che la ricorrente provveda all’integrale pagamento dei predetti debiti. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)  

 

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