Corte d'Appello di Venezia – Competenza per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore con più sedi o in caso di trasferimento di sede. Coordinamento tra contestuali procedure, fallimentare e concordataria.

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Data di riferimento: 
27/10/2014

 

Corte d'Appello di Venezia 27 ottobre 2014 – Pres. Rossi – Est. Di Francesco

 

Fallimento pronunciato da più tribunali – Prevalenza – Trasferimento di sede nell'anno anteriore all'istanza di fallimento – Irrilevanza.

 

Procedimento per la dichiarazione di fallimento e procedimento per l'ammissione al concordato preventivo -  Pendenza innanzi allo stesso giudice – Coordinamento – Trattazione simultanea –  Fase  preliminare all'ammissione - Possibilità del rigetto dell'istanza di fallimento.

 

Procedimento per la dichiarazione di fallimento e procedimento per l'ammissione al concordato preventivo -  Pendenza innanzi a due diversi  giudici – Rapporto di interdipendenza – Ricorso al disposto dell'art. 39, secondo comma, c.p.c. - Continenza di cause – Nesso di pregiudizialità – Verifica della competenza del primo giudice – Necessità.

 

Il meccanismo di operatività dell'art. 9 ter L.F., che in caso di fallimento pronunciato da più tribunali egualmente competenti,  privilegia quello che si è pronunciato per primo, fa riferimento al caso in cui lo stesso soggetto svolga attività imprenditoriale in luoghi diversi, non anche al caso che questi svolga un'unica attività di impresa e abbia semplicemente trasferito la sede, poichè in tale seconda ipotesi entra in gioco l'art. 9, secondo comma, L.F che stabilisce l'irrilevanza ai fini della competenza del cambiamento di sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il problema del coordinamento tra procedimento per la dichiarazione di fallimento e procedimento  per l'ammissione al concordato preventivo (anche prenotativo), qualora risultino pendenti innanzi allo stesso giudice, viene risolto, in ragione della permanente vigenza, anche dopo le recenti modifiche della normativa, del principio della c.d. prevalenza della procedura concordataria,  mediante il ricorso, ai sensi dell'art.274 c.p.c., alla riunione dei procedimenti. La trattazione simultanea infatti risulta funzionale ad assecondare una soluzione concordata dell’insolvenza, come si evince dall’art. 161, comma dieci, L.F. che prevede la possibilità di respingere, ex art 22, primo comma, L.F., il ricorso per la dichiarazione di fallimento  nella fase preliminare dell’ammissione alla procedura concordataria . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Anche qualora le due procedure pendano innanzi a due diversi giudici,  la risposta dell’interprete alla necessità di coordinamento delle stesse non può che far ricorso agli istituti del processo che regolano la contestuale pendenza di procedimenti connessi, in particolare al disposto dell‘ art. 39, secondo comma, c.p.c., essendosi consolidata una giurisprudenza che ravvisa la continenza di cause anche nel caso in cui tra le stesse sussista un rapporto di interdipendenza, come laddove la domanda anteriormente proposta costituisca il necessario presupposto, stante il nesso di pregiudizialità logico- giuridica, per la definizione del giudizio successivo. In tal caso però il giudice adito per secondo non può limitarsi a constatare la prevenzione ma deve verificare l’ambito della propria e altrui competenza, vale a dire che il primo giudice sia competente per la causa proposta per seconda come per la causa già avanti a lui pendente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]