Tribunale di Pavia – Mancata autorizzazione del Tribunale al pagamento di debiti tributari sorti anteriormente al deposito del ricorso per ammissione alla procedura di concordato con riserva soggetti a falcidia.

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Data di riferimento: 
26/02/2015

 

Tribunale di Pavia 26 febbraio 2015 - Pres. Balba – Est. Attardo.

 

Concordato con riserva – Pagamento di rate di debito tributario sorto anteriormente –  Atto di straordinaria amministrazione - Necessità dell'autorizzazione del tribunale.

 

Concordato con riserva – Crediti concorsuali anteriori -  Pagamento al di fuori del concorso  – Divieto – Mancato pagamento - Nessun effetto sanzionatorio.

 

Concordato con riserva – Fase precedente alla presentazione del piano o dell'accordo ex art. 182 bis L.F. - Pagamento di debiti Ires o Irap – Inammissibilità dell'autorizzazione – Debiti falcidiabili.

 

Il pagamento,  da parte  del debitore che abbia depositato  ricorso  per l' ammissione alla procedura di cui all’ art. 161 comma 6 L.F.,  delle rate  scadute di debito, maturate  nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a seguito di un accordo precedentemente intervenuto di rateizzazione dei tributi, sono vietati se non autorizzati dal Tribunale, in quanto hanno natura di atti di straordinaria amministrazione  destinati a soddisfare crediti di natura concorsuale, potenzialmente idonei ad incidere negativamente sulla par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In applicazione del principio di specialità ed in particolare dei principi desumibili dagli artt. 168 e 184 L.F.,  il pagamento dei crediti concorsuali anteriori non è consentito,  non potendosi ipotizzare eccezioni derivanti da norme, anche sanzionatorie, volte a disciplinare istituti estranei alla procedura concorsuale.  I debiti tributari sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale non possono, infatti, essere soddisfatti al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In caso di ricorso per concordato con riserva, laddove non sia ancora stato presentato alcun piano concordatario o accordo ex art. 182 bis L.F., non può essere autorizzato il pagamento integrale, per quanto pro rata, di crediti tributari per IRES e IRAP che, a differenza dei debiti IVA, potrebbero essere soggetti a falcidia. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]