Corte di Cassazione – Messa in liquidazione coatta amministrativa e dichiarazione dello stato di insolvenza. Proposizione dell’istanza per la dichiarazione di insolvenza da parte del Commissario liquidatore.

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Data di riferimento: 
10/10/1992

Cassazione Civile, Sez. I, 10 ottobre 1992, n 11085 – Pres. I. Bologna – Rel. G. Borrè.

Liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento civile – Autonomia.

Liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Rapporto di pregiudizialità tra procedimento amministrativo e procedimento civile – Assenza di fondamento.

Liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento civile –  Preminenza dell’accertamento civile dello stato di insolvenza – Cognizione esclusiva.

Liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Istruttoria – Autorità governativa di sorveglianza – Parte processuale – Esclusione.

Liquidazione coatta amministrativa – Dichiarazione dello stato di insolvenza – Commissario liquidatore – Assistenza tecnica di un difensore – Autorizzazione dell’autorità governativa di vigilanza – Non richiesta.

 

Il procedimento di messa in liquidazione coatta (con le relative impugnazioni in sede di giustizia amministrativa) e la procedura giudiziale di dichiarazione dello stato di insolvenza sono momenti autonomi e indipendenti. Ed infatti: a) la declaratoria di insolvenza può avere luogo non solo dopo (art. 202 L.F.) ma anche prima (art. 195 L.F.) del provvedimento amministrativo di liquidazione; b) la messa in liquidazione coatta può avvenire anche per ragioni (grave disordine amministrativo e contabile, perdite di eccezionale gravità, ecc.) che non necessariamente configurano la nozione tecnica di insolvenza; c) se anche il provvedimento di liquidazione coatta venisse annullato dal giudice amministrativo, ciò non inciderebbe sulla declaratoria dello stato di insolvenza, ferma la necessità dell’emanazione di un nuovo (e non viziato) decreto di liquidazione, dal quale decorrerebbero gli effetti di cui all’art. 203 L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

È priva di fondamento la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento per la dichiarazione dello stato di insolvenza in ragione dell’impugnazione, innanzi al giudice amministrativo, del provvedimento di messa in liquidazione coatta, non essendoci alcun rapporto di pregiudizialità tra le due procedure. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Dalla lettura degli artt. 195, terzo comma, e 202, primo comma, L.F. emerge la preminenza, all’interno della fattispecie complessa della liquidazione coatta amministrativa, del momento devoluto all’autorità giudiziaria ordinaria, alla quale è attribuita la cognizione esclusiva dello stato di insolvenza dell’impresa, essendo escluso che l’affermazione o la negazione di detto status possa esser fatta "dipendere" da accertamenti compiuti in sede amministrativa (o di giustizia amministrativa). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Benché l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa debba essere sentita dal Giudice prima dell’emissione della dichiarazione di insolvenza (art. 195, comma3, L.F.), detta autorità, a differenza del debitore di cui parimenti è richiesta l'audizione, non è parte del procedimento camerale, non incidendo la funzione giurisdizionale sulla sua sfera giuridica. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Il Commissario liquidatore non necessita né del ministero difensivo né dell’autorizzazione dell’autorità governativa per proporre l’istanza per la dichiarazione di insolvenza. La maggiore valorizzazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 1972, del contraddittorio nel procedimento per l'accertamento dello stato d'insolvenza, non comporta, infatti, per il Commissario liquidatore la necessità del ministero difensivo e ciò in quanto analoga “processualizzazione” si è verificata relativamente al fallimento con la sentenza 141/1970 della Corte Costituzionale, il che tuttavia non ha implicato alcun mutamento di regime circa la possibilità di proporre personalmente le istanze di fallimento. Per quanto concerne la non necessità dell'autorizzazione dell'autorità governativa, in mancanza di contraria previsione normativa, vale la regola della libertà dell’organo di autodeterminarsi nell'ambito della propria competenza. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: