Tribunale di Verona - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità del combinato disposto degli artt. 160 e 182 ter l.F. in materia di inammissibilità della proposta concordataria che preveda un pagamento parziale dell'IVA.

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Data di riferimento: 
27/03/2014

Tribunale di Verona 27 marzo 2014 – Pres. Platania – Est. Fontana

Concordato preventivo – Pagamento parziale dell'IVA – Questione di legittimità ex artt. 97 e 3 della Costituzione

Non è manifestamente infondata ed è  rilevante  ai  fini  del giudizio di ammissione  al  concordato  preventivo  della  ricorrente la questione  di  illegittimità  costituzionale  del combinato disposto degli artt. 160 e  182-ter  l.f.  con  riferimento all'art.  97  della  Costituzione  nella  parte  in   cui,   rendendo necessariamente inammissibile la proposta che non preveda l'integrale pagamento dell'Iva (ancorché risorsa propria della  Unione  Europea) non consente alla Pubblica Amministrazione di valutare in concreto, e nel  singolo  caso  proposto  e  quindi  senza  generalizzazione,  la convenienza  della  proposta  e  del  piano   dell'imprenditore   che prospettino un grado di soddisfazione del credito per iva in misura pari al valore delle attività del proponente ed in misura  superiore a  quella  ricavabile  dalla  procedura  fallimentare  ed  anche   in relazione all'art. 3  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non consente  alla  Pubblica  Amministrazione,  contrariamente  a  quanto accade per tutti i creditori privilegiati, di accettare, in relazione a crediti Iva un pagamento inferiore al credito ma superiore a quello ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]