Tribunale di Reggio Emilia – Anticipazione bancaria su ricevute regolata in conto corrente e compensazione delle somme riscosse dopo l'ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
18/12/2014

 

Tribunale di Reggio Emilia, 18 dicembre 2014 – Est. Morlini.

 

Concordato preventivo – Operazioni di anticipazione bancaria regolate in conto corrente  – – Patto di compensazione risultante da scrittura privata – Ammissione del correntista alla procedura di concordato preventivo - Incasso delle ricevute successivo al deposito della domanda – Compensazione – Ammissibilità.

 

Concordato preventivo – Operazioni di anticipazione bancaria regolate in conto corrente - Domanda di versamento degli incassi – Rigetto – Produzione tardiva della prova del patto di compensazione – Compensazione delle spese di lite.

 

Qualora le parti abbiano pattuito, con scrittura privata avente data certa anteriore alla domanda di concordato, che la Banca è autorizzata ad annotare in conto corrente e comunque a compensare – a soddisfazione del proprio credito per le anticipazioni erogate al cliente – le somme da essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni di anticipazione, la domanda della Procedura di condanna della Banca al versamento della somma corrispondente agli incassi delle anticipazioni ricevuti dopo il deposito della domanda di concordato deve ritenersi infondata e pertanto deve essere rigettata. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

La produzione da parte della Banca, solo dopo l’inizio della causa ed addirittura nel termine ultimo della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.,  del patto di compensazione posto a fondamento del rigetto della domanda attorea di versamento degli incassi relativi ai crediti ceduti, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., atteso che la produzione di tale documento ante causam ed al momento della richiesta di pagamento pregiudiziale ben avrebbe potuto indurre la Procedura a determinazioni diverse da quella della proposizione dell’azione giurisdizionale. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]