Corte d’Appello di Salerno – Procedimento prefallimentare e riserva della causa in decisione: il Tribunale non ha l’obbligo di esaminare la domanda di concordato preventivo depositata successivamente.

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Data di riferimento: 
03/11/2014

Corte d’Appello di Salerno, 3 novembre 2014 – Pres. Ferrara, Rel. Balletti.

 

Istruttoria prefallimentare – Tribunale – Assegnazione della causa in decisione – Successiva domanda di concordato preventivo – Nessun obbligo di disamina – Mancato rispetto del contraddittorio.

Sentenza di fallimento – Reclamo del fallito – Dies a quo – Notifica della sentenza integrale.

 

Nella pendenza di un procedimento prefallimentare, il Tribunale, una volta riservata la causa in decisione, non è tenuto ad esaminare la domanda di concordato preventivo successivamente pervenuta al di fuori del contraddittorio: infatti, è vero che la decisione di fallimento viene a giuridica esistenza solo con la sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, ma è del pari evidente che, al di fuori dei casi di jus superveniens, non vi è alcun dovere in capo al giudice, che abbia trattenuto la causa in decisione, di esaminare i documenti e le istanze depositate dalle parti nel lasso di tempo intercorrente tra il suddetto momento e la pubblicazione della sentenza; a fortiori, non è configurabile un siffatto obbligo, allorquando il deposito di nuovi documenti ovvero la proposizione di una nuova istanza siano intervenuti dopo la decisione della causa in camera di consiglio. Peraltro, laddove il Tribunale delibasse sulla domanda di concordato preventivo pervenuta dopo l’assegnazione della causa in decisione, e al di fuori del contraddittorio, si verificherebbe un’evidente lesione del principio del contraddittorio, atteso che le controparti, del tutto estranee al nuovo thema decidendum, non avrebbero alcuna possibilità concreta di esercitare il proprio diritto di difesa. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

L’art. 18, comma 4, l. fall., stabilisce che il debitore può proporre reclamo avverso la sentenza che dichiara il fallimento nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della notificazione della sentenza stessa, ex art. 17 l. fall.: in particolare, il comma primo di quest’ultima disposizione prevede che la sentenza debba essere notificata al fallito integralmente, e non più per estratto – e ciò all’evidente scopo di consentire la completa conoscenza del provvedimento, al fine di valutare la proposizione del reclamo – sicché la comunicazione del mero estratto non può costituire idoneo dies a quo del termine di impugnazione, dovendosi, in tal caso, applicare il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.  (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11643.php

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]