Tribunale di Milano – Legittimazione del promittente acquirente a richiedere ex art. 6 L.F. il fallimento del promittente venditore.

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Data di riferimento: 
15/01/2015

 

Tribunale di Milano 15 gennaio 2015 – Pres. Macchi – Est. Mammone.

 

Istanza di fallimento -  Promissario acquirente – Creditore titolare di una mera pretesa obbligatoria – Legittimazione – Altri possibili legittimati -  Parere della Cassazione.

 

Anche alla luce della nuova formulazione dell'art.6 L.F. che si è limitata a riportare il giudice in posizione di terzietà, è  creditore e come tale legittimato a proporre istanza di fallimento  anche chi sia titolare di una pretesa di natura obbligatoria avente ad oggetto una prestazione diversa dal denaro, deponendo in tal senso il chiaro disposto dell’art.59  L.F.., che disciplina le modalità di partecipazione al concorso di tali crediti.  In particolare, è legittimato a richiedere il fallimento della controparte il promittente acquirente, quantunque non abbia  assunto alcuna iniziativa volta ad ottenere la risoluzione del contratto preliminare concluso e la condanna del promittente venditore alla restituzione delle somme versate. Lo conferma il condiviso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo la quale la legittimazione spetta a tutti coloro che vantano un credito, nei confronti del debitore, ancorché non necessariamente certo,liquido ed esigibile, ovvero non ancora scaduto o condizionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]