Corte d'Appello di Trieste - Infalcidiabilità del credito IVA e per ritenute operate e non versate in sede di concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
30/04/2015

Corte d'Appello di Trieste 30 aprile 2015 – Pres. Drigani – Rel. Mulloni

Concordato preventivo – Credito per I.V.A. – Credito per ritenute operate e non versate - Contrasto giurisprudenziale – Infalcidiabilità – Interpretazione da accogliersi.

Pur tenendo conto del contrasto giurisprudenziale esistente sul punto, in ossequio al principio di nomofilachia e considerato il prevalente valore del principio di certezza del diritto e della ragionevole durata del processo,  deve aderirsi al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la proposta di concordato preventivo, con o senza transazione fiscale, può prevedere, quanto al credito I.V.A. ed a quello per ritenute operate e non versate (alle quali ultime, con D.L. 78/2010 conv. In legge 30/2010, è stato esteso il divieto di falcidia posto per l’IVA), solo la dilazione di pagamento, essendo in ogni caso intangibile nel suo ammontare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]