Tribunale di Salerno – Pagamenti effettuati nei termini d’uso: l’esenzione da revocatoria opera se vi è rispetto dei termini ed uso di mezzi normali.

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Data di riferimento: 
03/02/2015

Tribunale di Salerno, 3 febbraio 2015 – Pres. Russo.

 

Art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. – Pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei “termini d’uso” – Esenzione da revocatoria fallimentare – Rispetto dei termini contrattuali o legali – Uso di mezzi di pagamento ordinari.

 

Art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. – Pagamenti effettuati nei “termini d’uso” – Termini pattizi – Prassi posticipatoria – Non costituisce uso contrattuale – Non opera l’esenzione da revocatoria fallimentare.

 

Art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. – Pagamenti effettuati nei “termini d’uso” – Mezzi anormali – Non opera l’esenzione da revocatoria.

 

 

La categoria normativa dei pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei “termini d’uso”, che, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., costituisce un’esenzione da revocatoria fallimentare, postula la riconducibilità del regolamento del rapporto commerciale a clausole e modalità di esecuzione puntuali, e sicuramente identificabili nel contenuto; ciò alla luce dei principi fondamentali che disciplinano il pari concorso dei creditori nel fallimento: infatti, mentre il rispetto dei termini contrattuali o legali immunizza il creditore dall’azione revocatoria fallimentare e l’uso di mezzi ordinari scongiura l’ipotesi di adempimento preferenziale, consentendo perciò di conciliare l’esigenza di continuità dell’impresa debitrice con il rispetto del principio della par condicio creditorum, viceversa l’accertata prassi di posticipare i pagamenti in termini non compiutamente definiti e variamente oscillanti, legati essenzialmente alle logiche finanziarie del debitore, comporta l’emersione di elementi arbitrari nella concreta attuazione della prassi posticipatoria temporale, che confligge con i connotati generali della condotta tipica ipotizzata dal legislatore ai fini dell’esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

La prassi di posticipare i pagamenti, a fronte ed in presenza di espressi termini pattizi, non assurge a dignità di uso contrattuale o di deroga pattizia ai termini predetti, e rimane confinata nella sfera di mera tolleranza dei creditori: in tal caso, dunque, il creditore non può invocare l’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., non trattandosi di pagamenti nei termini d’uso. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Non è invocabile l’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., laddove i pagamenti siano effettuati con mezzi anormali, e non ordinari e fisiologici come di consueto, tali da far sorgere il sospetto sulla solvibilità del debitore e sulla meritevolezza dell’interesse alla prosecuzione dell’attività d’impresa (come nel caso di percezione di assegni postdatati, o di richiesta da parte del creditore, di assegni circolari o bonifici – modalità anomale rispetto alle precedenti condizioni di pagamento, e in ogni caso sintomatiche dell’esigenza di conseguire mezzi e forme di pagamento più sicuri rispetto agli ordinari e consueti assegni bancari, di cui si teme la copertura), atteso che tale dato contrasta con la ratio dell’esenzione, volta esclusivamente a consentire al debitore di superare eventuali momenti transeunti di mera difficoltà. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12055.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]