Corte d'Appello di Trieste – Verifica e valutazione dell'elemento psicologico in ipotesi di imputazione del reato di cui all'art. 217, comma I n. 4 L.F.- Limiti di punibilità del reato ex art. 10 ter D. L.vo n. 74/00.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/02/2015

Corte d'Appello di Trieste, II Sezione penale, 24 febbraio 2015 – Pres. Reinotti – Cons.ri  Rigo e Ferraro.

Fallimento – Bancarotta semplice –  Diverse connotazioni della colpa nelledifferenti ipotesi – Omessa richiesta del proprio fallimento da parte dell'imprenditore – Valutazione  dell'intera condotta -  Possibile non sussistenza dell'elemento psicologico per la configurazione del reato.

Reato di omissione del versamento dell'IVA – Fatti commessi fino al 17 settembre 2011 – Importi per periodo d'imposta non superiori ad Euro 103.291,38 – Non punibilità.

 

Laddove l'imputazione  del reato di cui all'art. 217 L.F. derivi per l'imprenditore, ex comma I n. 4, dal non aver richiesto tempestivamente il fallimento della propria impresa, è necessario, ai fini dell'accertamento della sussistenza  dell'elemento psicologico della "mera colpa",  che sia presa in considerazione  l'intera condotta del fallito per appurare se questi abbia potuto realisticamente nutrire una ragionevole aspettativa di risanamento della sua attività economica. (Nel caso specifico la Corte ha ritenuto verosimile che l'imputato avesse realisticamente  confidato in particolare nella possibilità di ottenere dei finanziamenti, anche regionali che gli avrebbero consentito di capovolgere a suo favore la grave situazione di criticità, ed ha, pertanto, condiviso con ilTribunale il dubbio sulla sussistenza dell’elemento psicologico e confermato la sentenza assolutoria). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, non è punibile  perchè il fatto non costituisce reato l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale per importi non superiori, per ciascun periodo d'imposta, ad Euro 103.291,38. Ciò a seguito della sentenza 7/8 aprile 2014 n.80 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino a tale data, puniva l’omesso versamento anche nel caso di  importi di ammontare inferiore. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall’avv. Pierumberto Starace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon C.Appello Trieste 24.2.2015.pdf1.41 MB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]