Tribunale di Taranto – Inopponibilità del comodato al fallimento e diritto di recesso del curatore.

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Data di riferimento: 
23/01/2015

Tribunale Taranto 23 gennaio 2015 - - Est. Casarano.

Fallimento - Comodato – Inopponibilità al fallimento.

Fallimento – Comodato – Recesso della curatela - Ammissibilità

Il diritto del comodatario non è mai opponibile al fallimento, a prescindere della sua durata ed anche quando sia di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento.Né poi può applicarsi al caso in esame la regola fissata per le locazioni dall’art. 80 della legge fallimentare, atteggiandosi il comodato come un caso diverso e non analogo.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

Non essendo stata allora dettata una norma ad hoc per il comodato, trova applicazione in via estensiva il disposto ex art. 1809, II co.., c.c., secondo cui anche quando il termine di durata del comodato non sia cessato, è ammesso il recesso del comodante in caso di urgente e impreveduto bisogno non potendosi negare che in caso di sopravvenuto fallimento soprattutto, oltre che di pignoramento, il comodante fallito, nella persona del curatore, abbia urgente bisogno della restituzione immediata del bene.(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]