Tribunale di Napoli Nord – Rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva: limiti di ammissibilità e abuso del diritto.

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Data di riferimento: 
05/06/2015

Tribunale di Napoli Nord, 25 febbraio 2015 – Pres. Caria, Est. Di Giorgio.

Concordato preventivo – Concordato con riserva – Rinuncia – Termine per la rinuncia – Condizioni – Sacrificio interessi dei creditori – Abuso del diritto.

Concordato con riserva – Art. 161, comma 9, L.F. – Nuova domanda entro un biennio – Inammissibilità – Abuso del diritto – Limiti – Valutazione del Giudice.

Concordato con riserva – Criticità – Rinuncia – Proposizione di nuovo ricorso in bianco – Abuso del diritto – Sviamento abusivo dell’iter processuale.

Concordato con riserva – Criticità – Rinuncia – Proposizione di nuovo ricorso in bianco – Abuso del diritto – Insussistenza – Sacrificio interessi dei creditori – Assenza.

Il ricorrente può liberamente rinunciare alla domanda di concordato preventivo, anche con riserva, fino all’emissione del decreto di omologa, a condizione che non agisca in violazione del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio delle ragioni dei creditori, e con l’intento di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali è stata concessa la facoltà di rinuncia. L’istituto dell’abuso del diritto trova infatti applicazione anche in materia fallimentare, la quale, ancorché sia disciplinata da una legge speciale, radica il proprio impianto nei principi generali civilistici. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

L’art. 161, comma 9, L.F., il quale prevede l’inammissibilità della domanda di concordato con riserva presentata entro il biennio successivo ad analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, costituisce un’esplicita e paradigmatica positivizzazione dei limiti posti dal legislatore all’utilizzo abusivo dello strumento del concordato preventivo, ma non esaurisce le possibili ipotesi di condotte abusive, la cui individuazione e valutazione non può che essere demandata all’attività interpretativa del Giudice (Nel caso di specie, in pendenza di ricorsi di fallimento, la ricorrente, a fronte della nomina del Commissario Giudiziale e delle rilevanti lacune all’attestazione rilevate dal Tribunale, anziché provvedere alle integrazioni richieste, aveva presentato, dopo soli sei giorni, dichiarazione di rinuncia alla procedura con contestuale nuova domanda di pre-concordato). (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

A fronte dei rilievi mossi dal Tribunale e della nomina del Commissario Giudiziale, deve considerarsi condotta abusiva la rinuncia immediata alla procedura di concordato con riserva e la proposizione di un nuovo ricorso in bianco, in luogo di una integrazione in itinere della procedura in corso o della presentazione di una domanda di concordato completa di tutti i suoi elementi. Tale condotta, lungi dall’essere funzionale al fisiologico compimento della procedura attraverso una modifica in melius dell’originaria domanda, comporta infatti uno sviamento abusivo dell’iter processuale, con l’effetto: (i) di prolungare sine die, e senza soluzione di continuità, l’effetto protettivo previsto dall’art. 168 L.F.; (ii) di paralizzare ad libitum l’istanza di fallimento del creditore, titolare di un interesse giuridicamente tutelato alla declaratoria di fallimento in assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato originariamente proposto; (iii) di aggirare il meccanismo preclusivo di cui all’art. 161, comma 9, L.F. (Laura Trovò – Riproduzione riservata) 

La condotta del ricorrente che, a fronte dei rilievi mossi dal Tribunale e della nomina del Commissario Giudiziale, rinuncia alla procedura di concordato in corso e propone un nuovo ricorso in bianco, anziché provvedere alle integrazioni richieste o a presentare una nuova domanda di concordato completa di tutti i suoi elementi, non può configurarsi come abusiva qualora non sussista o sia venuto meno l’interesse dei creditori alla dichiarazione di fallimento. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: