Corte d’Appello di Catanzaro - La notificazione dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione del debitore. Questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, L.F.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
01/04/2015

Reclamo ex art. 18 L.F. 

Corte d’Appello di Catanzaro, II Sezione civile, 01 aprile 2015  - Pres. Majore – Rel. Ferraro.

Notificazione ex art. 15, terzo comma, L.F. - Notifica tramite PEC – Impossibilità  - Dato oggettivo - Irrilevanza dell'ascrivibilità.

Fallimento -  Impresa esecitata in forma societaria - Reclamo ex art. 18 L.F. - Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione  - Deposito presso la casa comunale – Possibile illegittimità  costituzionale dell'art. 15, terzo comma, L.F..

Fallimento -  Impresa esecitata in forma individuale  -  Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione – Interpretazione costituzionalmente orientata dell' art. 15, terzo comma L.F. -  Ricorribilità alla procedura ex art. 140 c.p.c.

L'inciso contenuto nell'art. 15, terzo comma, L.F., secondo il quale deve passarsi alla notifica tradizionale quando la notifica  a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata  del debitore  risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti  non risulti possibile o non abbia esito positivo per qualsiasi causa, sembra rimandare al solo dato oggettivo della mancata ricezione, senza indagare se ciò possa essere ascrivibile a fatto del mittente o a fatto del destinatario. Diversamente, ad esempio nell'ipotesi che la mancanza fosse addebitabile al notificato, si sarebbe dovuto escludere il passaggio alle forme successive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta rilevante e non manifestatamente infondata ai fini della decisione, qualora sia stato proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di una impresa esercitata  in forma societaria, la questione di illegittimità costituzionale dell’ art. 15, comma 3, L.F.  (laddove la notifica a mezzo PEC sia fallita) nella parte in cui, creando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle norme ed ai principi in tema di notifiche alle persone giuridiche, dichiara eseguita la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore,  che non si siano potuti consegnare “di  persona” presso la sede risultante dal registro delle imprese,  col solo deposito presso la casa comunale, incombente inidoneo a garantire la conoscibilità dell’atto. Ciò in quanto tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 3 per una sua irragionevole ed immotivata disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste dall’art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche e con l’art. 24 perché, nel prevedere modalità che non comportano neanche astrattamente la conoscenza della pendenza della procedura, ledono il diritto di difesa del soggetto che ne è parte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove si  abbia a che fare con una impresa esercitata in forma individuale, ossia si debba procedere alla notifica nei confronti non di una società ma di  una persona fisica, è  consentito di ipotizzare la possibilità di una interpretazione della norma costituzionalmente  orientata  che, col richiamo alla notifica “di persona”, consenta di dirimere il possibile contrasto tra il rinvio  agli incombenti previsti dall’art. 140 c.p.c.  e la dichiarata sufficienza del deposito presso la casa comunale  ai sensi dell’art. 15 L.F., individuando il “deposito” testualmente previsto come una parte del più ampio procedimento previsto dal codice di rito (affissione alla porta dell’ufficio ed invio della raccomandata con l’avviso di avvenuto deposito), limitandone però l’espletamento alla sola sede risultante dal registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]