Tribunale di Monza - Procedimento per dichiarazione di fallimento e provvedimenti interinali.

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Data di riferimento: 
11/02/2009

Tribunale di Monza 11 febbraio 2009 - Pres. Rel. Paluchowski.

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari e conservativi a tutela dell'impresa e del patrimonio - Competenza - Natura - Presupposti.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari e conservativi ex art. 15, comma 8, cod. proc. civ. -Reclamabilità - Esclusione.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Provvedimenti cautelari e conservativi ex art. 15, comma 8, cod. proc. civ. - Natura - Contenuto.

I provvedimenti cautelari o conservativi che, ad istanza di parte, il tribunale può adottare a tutela dell'impresa debitrice o del suo patrimonio nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento, sono di competenza del collegio e sono riconducibili, quanto ai presupposti per la loro emanazione, ai provvedimenti cautelari di natura atipica regolati dall'art. 700 cod. proc. civ.; ne consegue che essi si devono fondare sui requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora consistenti, il primo, nella verosimile fondatezza della domanda in base agli elementi di diritto e di fatto che vengono rappresentati ed il secondo nella possibilità che, per il tempo necessario ad istruire la richiesta di fallimento e giungere all'emissione della sentenza, appaia verosimile la lesione della par condicio creditorum. (fb)

I provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15, comma ottavo, legge fall. pur essendo riconducibili, quanto a presupposti, ai procedimenti cautelari di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non sono tuttavia assoggettabili a reclamo e ciò in considerazione del fatto che la loro efficacia interinale è limitata alla durata dell'istruttoria prefallimentare, di gran lunga ridotta rispetto a quella di un giudizio ordinario. (fb)

I provvedimenti interinali di cui all'art. 15, comma ottavo, legge fall., la cui natura può considerarsi affine al procedimento disciplinato dall'art. 2409 cod. civ., possono avere il contenuto più vario, che può dal tribunale essere modulato in base alle esigenze. Essi potranno, quindi, variare dal sequestro conservativo dei beni del debitore o dell'azienda, a provvedimenti più incisivi e meno invasivi nei confronti della vita imprenditoriale, come la sostituzione dell'imprenditore con un amministratore di tipo giudiziale o l'affiancamento dell'imprenditore con un custode, cui ogni decisione di straordinaria amministrazione debba essere sottoposta per l'approvazione; potranno altresì consistere nella semplice inibizione di compiere atti di straordinaria amministrazione, sino a comportare la necessità per l'imprenditore di munirsi dell'autorizzazione del tribunale per compiere determinate attività. (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]