Tribunale di Taranto – Apertura del fallimento, interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione.

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Data di riferimento: 
16/04/2015

Tribunale di Taranto, 16 aprile 2015 – Giudice G. Puzzovio.

Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Rapporti tra procedure – Interruzione del processo – Automaticità – Riassunzione – Decorrenza del termine.

Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Rapporti tra procedure – Interruzione del processo – Automaticità – Riassunzione ad opera del Curatore – Decorrenza del termine.

Nei casi di interruzione automatica del processo per il fallimento di una delle parti, il termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo si è verificato, bensì dal giorno in cui la parte interessata alla riassunzione ha avuto effettiva conoscenza dell’intervenuto fallimento. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

Il dies a quo per la riassunzione del processo ad opera del Curatore del soggetto il cui fallimento ha determinato l’interruzione del giudizio decorre non già dalla data di apertura del fallimento, bensì dalla data in cui il Curatore medesimo ha avuto effettiva e legale conoscenza della pendenza dello specifico processo. Pertanto, in assenza di prova dell’intervenuta conoscenza legale della pendenza del processo da parte del Curatore in epoca antecedente alla dichiarazione di interruzione avvenuta in udienza, è da tale momento che decorre il termine per la riassunzione del giudizio. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: