Tribunale di Rimini – Revocabilità ex art. 67, primo comma n.2, della cessione di credito operata nell’ambito di un contestuale accordo di anticipazione bancaria.

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Data di riferimento: 
24/01/2015

Tribunale di Rimini 24 gennaio 2015 -  Est. Polchi.

Fallimento – Cessione di credito – Estinzione anomala – Revocabilità – Esposizione debitoria eccedente il fido  - Limite

Laddove quella modalità non sia prevista già dal momento del sorgere dell’obbligazione, è revocabile, fino a concorrenza dell’esposizione debitoria eccedente il fido di conto corrente bancario, la cessione di credito, anche se operata nell’ambito di un contestuale accordo di anticipazione bancaria s.b.f., in quanto atto diretto ad estinguere in modo anomalo un’obbligazione del cedente poi fallito. Ciò in quanto la cessione costituisce l’effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: