Tribunale di Foggia – Requisiti per l’estensione del fallimento alla s.r.l. che partecipi a una società di fatto.

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Data di riferimento: 
03/03/2015

Tribunale di Foggia, 3 marzo 2015 – Pres. Cea, Rel. Nardelli.

 

Partecipazione di una s.p.a. in una società a responsabilità illimitata – Art. 2361, comma 2, c.c. – Applicabilità alle s.r.l.

 

Partecipazione di una s.r.l. in una società a responsabilità illimitata – Preventiva delibera assembleare – Necessità – Inefficacia della decisione presa dagli amministratori in mancanza di delibera.

 

Partecipazione di una s.p.a. in una società a responsabilità illimitata – Mancanza di preventiva delibera assemblare – Inefficacia della decisione presa dai soli amministratori – Impossibilità di dichiarare l’estensione del fallimento della società di fatto alla s.r.l.

 

L’art. 2361, comma 2, c.c., dettato in materia di società per azioni, è applicabile anche alle s.r.l., dal momento che ai sensi dell’art. 111 duodecies, disp. att. c.c., è ben possibile che una s.r.l. partecipi ad una società di persone, al pari di quanto previsto in tale norma per le s.p.a. D’altra parte, per le s.r.l. è espressamente previsto dall’art. 2479, comma 4, c.c. che nelle materie di cui ai precedenti nn. 4 e 5 del comma 2 le decisioni dei soci debbano essere adottate mediante deliberazione assembleare. In tal caso, la decisione di partecipare ad una società a responsabilità illimitata rientra nel novero del n. 5 dell’art. 2479 c.c., posto che comporterebbe una rilevante modificazione dei diritti dei soci. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

La decisione di partecipare ad una società a responsabilità patrimoniale illimitata è sottratta agli amministratori delle società di capitali, ed è soggetta alla preventiva delibera della assemblea. Ne consegue che, in mancanza di delibera preventiva, la condotta dell’amministratore che abbia ciò nonostante posto in essere una partecipazione della specie è del tutto inefficace, perché proveniente da un soggetto privo dei relativi poteri legali, in una condizione nella quale non vigono i principi di cui agli artt. 2384, comma 2, e 2475 bis, comma 2, c.c. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

In mancanza di una preventiva delibera di autorizzazione all’assunzione di partecipazione da parte di una s.r.l. in una società di fatto, l’estensione del fallimento non può essere dichiarata, dovendosi affermare l’inefficacia della costituzione o comunque della partecipazione per facta concludentia di una società di fatto, in assenza di formalità, da parte degli amministratori di una società di capitali, privi dei relativi poteri legali. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12577.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]