Corte d’Appello di Trieste – Concordato preventivo: indipendenza dell’attestatore e contraddittorietà tra l’attestazione ex art. 161 l.f. e la relazione giurata ex art. 160 l.f.

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Data di riferimento: 
21/07/2015

Corte d'Appello di Trieste, 21 luglio 2015 - Pres. dott. Drigani, rel. dott. Cerroni.

 

Concordato preventivo – Attestazione ex art. 161 l.f. – Relazione giurata ex art. 160 l.f. – Contraddittorietà.

Concordato preventivo – Professionista attestatore ex art. 161 l.f. – Indipendenza.

 

Ove lo stesso soggetto rivesta sia il ruolo del professionista attestatore ex art. 161 l.f. che di professionista incaricato ex art. 160, 2° co. di redigere la relazione giurata, e vi sia manifesta contraddittorietà tra il valore di realizzo di un bene indicato nel piano – oggetto dell’attestazione – e quello specificato nella relazione giurata ex art. 160 l.f., deve ritenersi che l’attestazione ex art. 160 l.f. non sia stata formulata, così facendo venir meno l’intera proposta sotto il profilo della sua ammissibilità. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Per verificare l’indipendenza del professionista attestatore occorre riferirsi al principio della c.d. indipendenza in apparenza, intendendosi la condizione in base alla quale un terzo informato, obiettivo e ragionevole possa riconoscere l’attestatore come indipendente, principio distinto da quello della c.d. indipendenza di fatto, con la quale s’intende l’atteggiamento mentale di obiettività del revisore, che non può costituire requisito sufficiente a garantire la terzietà di giudizio. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]