Tribunale di Pescara – Concordato preventivo e limiti del controllo del Tribunale. Trust ed apporto di finanza esterna.

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Data di riferimento: 
20/03/2015

 

Tribunale di Pescara, 20 marzo 2015– dott.ssa Anna Fortieri presidente – Dott.ssa L.Tiziana Marganella estensore – dott.ssa D.Capezzera giudice.

 

Concordato preventivo – Apporto di finanza esterna – Modalità – Trust autodichiarato istituito dal terzo.

 

L’apporto di finanza esterna costituito da beni immobili di proprietà di un terzo può essere realizzato attraverso il conferimento del ricavato della liquidazione di detti beni in trust liquidatorio auto dichiarato, con designazione quale trustee il terzo, quale protector il Commissario Giudiziale e quale beneficiario la massa dei creditori. (Giulia Del Fabbro – Riproduzione riservata)

 

Concordato preventivo – Assenza di opposizioni – Controllo del Tribunale – Estensione alla fattibilità giuridica del piano.

 

Nel concordato preventivo, in assenza di opposizioni il controllo del Tribunale ai fini dell’omologazione non è limitato ex art 180 co. 3 l.f. alla verifica della regolarità della procedura e dell’esito della votazione estendendosi anche alla cd. fattibilità giuridica del piano cioè alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato ivi compresa la fattibilità del piano.

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12430.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: