Tribunale di Torino - Inammissibilità della proposta concordataria che preveda il pagamento integrale di IVA e ritenute con modalità non rispettose della graduazione dei privilegi.

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Data di riferimento: 
22/01/2015

 

Tribunale di Torino 22 gennaio 2015 – Pres. Dominici – Est. Gai.

 

Concordato preventivo – Patrimonio sociale incapiente – Pagamento integrale di IVA e ritenute – Necessità dell'utilizzo di finanza esterna.

 

Nel concordato preventivo, per rispettare la norma generale di cui all'art. 160, comma 2, L.F.,in presenza di patrimonio incapiente rispetto ai creditori anteriori, il debitore deve necessariamente ricorrere alla finanza esterna  per pagare integralmente, come previsto dalla norma eccezionale dell'art. 182 ter L.F., il credito per  IVA e ritenute operate e non versate. Risulta, pertanto, inammissibile la proposta laddove violi l'ordine dei privilegi, utilizzando il patrimonio sociale per pagare integralmente quei tributi, a scapito dei creditori muniti di privilegio di grado anteriore, i cui crediti pur essendo falcidiabili,  troverebbero altrimenti capienza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12928.php

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]