Corte d'Appello di Napoli – Cessazione effettiva della attività di impresa e termine annuale per la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
13/04/2015

 

Corte d'Appello di Napoli 13 aprile 2015 – Pres. Lopiano – Est. D'Aquino.

 

Reclamo ex art. 18 L.F.

 

Fallimento – Società in liquidazione - Reclamo – Proponibilità da parte del socio.

 

Istanza di fallimento – Società cancellata dal registro delle imprese – Notifica – Capacità processuale.

 

Società – Cancellazione volontaria e d'ufficio – Estinzione – Art. 10 L.F. - Fallibilitità  - Termine annuale – Prosecuzione dell'attività – Procrastinibilità.

 

Società - Cancellazione – Presunzione legale di inoperalità - Prosecuzione dell'attività – Ipotesi – Realtà sostanziale – Prevalenza in ambito concorsuale.

 

E' ammissibile il reclamo ex art. 18 L.F. proposto dal socio di una società in liquidazione dichiarata fallita, in quanto persona interessata all'impugnazione della sentenza che, quanto meno, incide, dopo la cancellazione, direttamente sulla esposizione debitoria (anche se limitata) dei soci e sulla distribuzione dell'attivo che non effettuano più i liquidatori, ma gli organi fallimentari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L'istanza di fallimento deve essere notificata solo alla società anche se cancellata dal registro delle imprese, senza necessità di convocarne i soci, in quanto il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per la "fictio iuris" stabilita dall'art. 10 L.F., nei confronti della società estinta, non perdendo la stessa in ambito concorsuale le propria capacità processuale. Ne consegue, in particolare, che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. I, n. 24968 del 06/11/2013) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nell'ipotesi fisiologica della cancellazione volontaria, dopo la chiusura della liquidazione e l'approvazione del bilancio finale e, quindi, dopo l'estinzione dei debiti della società e la ripartizione dell'attivo esistente, la società cancellandosi si estingue. Analogamente, anche in caso di cancellazione d'ufficio ex art. 2490, ultimo comma, c.c. per inerzia triennale nel deposito del bilancio di liquidazione, la società non essiste più giuridicamente ed una liquidazione mai portata a termine o mai iniziata non può essere conclusa a nome di un soggetto oramai inesistente. Solo la fictio juris di cui all'art. 10 L.F. consente il fallimento di tutti gli imprenditori, individuali e collettivi, nei 12 mesi successivi alla  morte e all'estinzione e, per gli imprenditori individuali e le società estinte a seguito di cancellazione d'ufficio, ai sensi del secondo comma di detta disposizione, che la prosecuzione dell'attività, laddove provata, procrastini temporalmente il dies a quo dell'anno alla cessazione effettiva dell'attività, consentendo che il fallimento venga pronunciato entro i 12 mesi successivi a tale momento (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

La prosecuzione dell'attività giuririca da parte di una società dopo la cancellazione, sia essa l'effettuazione di nuove operazioni, sia la liquidazione del patrimonio aziendale, sia la gestione di rapporti con terzi, creditori o debitori, costituisce "presecuzione di attività" che porta a superare la presunzione legale di inoperalità, facendo prevalere,  la realtà sostanziale sul dato formale della cancellazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12482.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]