Tribunale di Monza – Effetti dell’accertamento dei crediti nel concordato preventivo.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/06/2015

Tribunale di Monza, 3 giugno 2015 – Est. Crivelli.

Concordato preventivo – Accertamento del credito – Esclusione – Inclusione nell’elenco ex art. 161, comma 2, lett. b), L.F. – Non vincolante – Vaglio del giudice ex art. 176 L.F. – Validità ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze.

Nel concordato preventivo, a differenza di quanto accade nel fallimento, nessuna norma prevede un accertamento del credito. Infatti, i creditori ed il debitore, a seguito della votazione e dell’omologa, sono solo vincolati dalla proposta concordataria, nel senso dell’inclusione in una piuttosto che in un’altra della classi (eventualmente) previste. In altri termini la proposta omologata crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti in corrispondenza della percentuale offerta, ma non crea alcun giudicato sull’esistenza, entità o rango di tali crediti, il che giustifica anche il fatto che i crediti stessi non debbano essere fatti valere in sede di opposizione all’omologa. Nello specifico, non tiene luogo dell’accertamento l’inclusione del credito nell’elenco di cui all’art. 161, comma 2, lett. b), L.F., che riguarda la sfera dell’imprenditore ma non vale a vincolare le successive decisioni degli organi delle procedura e gli interessi della massa passiva. È vero che vi è un vaglio ai fini dell’ammissione al voto, come previsto dall’art. 176 L.F., in base al quale a seguito di contestazioni il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati, ma ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12841.php

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]