Tribunale di Modena – Pagamenti di debiti anteriori non comportanti la revoca del concordato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
18/06/2015

 

Tribunale di Modena 18 giugno 2015 – Pres. Zanichelli – Est. Galli.

 

Concordato preventivo – Pagamenti mediante bonifico o RID effettuati prima del ricorso – Riscossione in corso di procedura – Riaccredito delle somme – Motivo di esclusione della revoca ex art. 173 L.F.

 

Concordato preventivo – Pagamento mediante assegni precedente al ricorso -  Estinzione immediata del credito – Comportamento irrilevante ai fini della revoca ex art.173 L.F.

 

Il riaccredito da parte della società ammessa alla procedura di  concordato preventivo delle somme  dalla stessa versate a terzi nell'imminenza del deposito del ricorso, mediante bonifico o tramite addebito automatico RID,  esclude la revoca ex art. 173 L.F.  della sua ammissione al concordato  anche se la riscossione da parte del beneficiario abbia luogo dopo l'inizio della procedura e come tale costituisca fatto estintivo di un debito concordatario avvenuto in corso di procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non sono rilevanti ai fini della revoca della procedura concordataria i pagamenti di crediti anteriori effettuati, precedentemente alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, mediante emissione di assegni, ciò in quanto costituiscono mezzi di pagamento estintivi, sin dalla loro consegna al creditore, dell’obbligazione pecuniaria.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13383.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]