Tribunale di Pordenone – Risoluzione del concordato a richiesta dei creditori ai sensi dell’art. 186 L.F.

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Data di riferimento: 
13/10/2015

 

Tribunale di Pordenone 13 ottobre 2015- Pres. Pedoja – Est. Petrucco Toffolo.

 

Concordato con continuità aziendale diretta – Richiesta di risoluzione da parte di un creditore – Tribunale -Analisi dei risultati di gestione – Non raggiungimento degli obiettivi – Impossibilità dell’adempimento del piano - Risoluzione ex art. 186 L.F.  in epoca anteriore alla scadenza dei pagamenti – Ammissibilità.

 

In ipotesi di concordato con continuità aziendale diretta, come avviene nel caso di concordato con cessione dei beni,  la risoluzione per inadempimento, su richiesta di ciascun creditore ex art. 186 L.F.,  può essere pronunciata dal tribunale anche prima della scadenza del termine previsto per il pagamento, laddove dall'analisi dei risultati della gestione risulti evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano,  ragion per cui il giudice, in base ad una sua prudente e ragionevole previsione, ritenga che la proposta non possa più essere adempiuta (nel caso specifico, il tribunale, su richiesta di un creditore chirografario, pur non essendo ancora scaduto il termine per il pagamento di questi, ha pronunciato la risoluzione del concordato in quanto, nonostante la proposta prevedesse il pagamento entro l’anno dei creditori privilegiati, a distanza di due anni dalla omologazione, non si era verificato alcun pagamento, in quanto i flussi di cassa generati dalla gestione dell’impresa non avevano consentito di destinare alcunché in favore dei creditori ammessi al concorso). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]