Tribunale di Forlì – Azione revocatoria e consecuzione di procedure: dies a quo per la decorrenza dei termini.

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Data di riferimento: 
29/05/2015

Tribunale di Forlì, 29 maggio 2015 – Pres. Barbensi, Rel. Giraldi.

Consecuzione di procedure – Concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento – Termini per la revocatoria fallimentare – Decorrenza dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo.

 

Consecuzione di procedure – Concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento – Società di persone – Azione revocatoria dell’atto personale del socio fallito – Termini – Decorrenza dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale.

 

In caso di consecuzione di procedure, ossia nel caso in cui a un concordato preventivo faccia seguito una dichiarazione di fallimento, i termini per la revocatoria fallimentare si riferiscono alla prima procedura, e più precisamente alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo. Tale interpretazione è confermata dal decreto “Sviluppo” (d.l. 83/2012, convertito con modifiche dalla l. 134/2012), che all’art. 69 bis, comma 2, L.F. ha precisato che nell’ipotesi in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, commi 1 e 2, e 69 L.F. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. In caso di successione di domande di concordato preventivo che sfocino in un fallimento, quindi, gli effetti della domanda originaria non vengono caducati, ma possono saldarsi con quelli del nuovo iter. Ciò che conta a tal fine non è la sussistenza di uno iato temporale tra i due concordati, ma l’accertamento che il fallimento non sia dichiarato in base ad un dissesto nuovo e indipendente dallo stato di crisi che ha portato all’ammissione del debitore al precedente concordato. Occorre, quindi, valutare, in base ad una verifica ex post, se il debitore si trovasse già in uno stato di insolvenza al momento dell’ammissione alla prima procedura. In tale ipotesi l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

Nel caso in cui dopo l’ammissione di una società di persone alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili ex art. 147 L.F., il termine per l’esercizio dell’azione revocatoria dell’atto personale del socio fallito decorre dal decreto di ammissione della società alla prima procedura concorsuale, e non dalla data di fallimento del socio, atteso che il carattere meramente consequenziale e dipendente del fallimento del socio rispetto a quello della società comporta che, ai fini della dichiarazione di fallimento, abbia rilevanza unicamente lo stato di insolvenza della società, indipendentemente dalla sussistenza o meno dello stato di insolvenza personale del socio, dovendosi escludere un vulnus all’affidamento dei terzi, cui sono noti sin dalla data di apertura della prima procedura i soggetti potenzialmente sottoposti al fallimento in esito alla stessa. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12878.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]