Corte di Cassazione – Requisiti di validità della notifica telematica al debitore, ex art. 15 - terzo comma - L.F., del ricorso e del decreto di convocazione per la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
02/11/2015

 

Corte di Cassazione, Sez. I, 02 novembre 2015, n. 22352 –  Pres. Forte – Est. Ferro.

 

Ricorso per Cassazione – Inammissibilità – Genericità della critica – Eccezione infondata.

 

Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Notificazione telematica del ricorso e del decreto di convocazione  - Tipicità dei messaggi.

 

Si deve ritenere infondata, per assoluta genericità della critica, l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso laddove la novità della questione di diritto, oggetto della causa, e la mancata deduzione della sua inerenza ai principi ispiratori del giusto processo non permettono alcun giudizio ai sensi del novellato art. 360 bis c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non può subire alcuna degradazione di efficacia il carattere chiuso e predefinito della sequenza delle varie fasi della notifica telematica prevista dall’art. 15, terzo comma, L.F. al fine del completamento, a far tempo dal 31 dicembre 2013, della costituzione del rapporto processuale in materia di dichiarazione di fallimento. Sussiste infatti un’evidente tipicità in tale ambito, improntata ad una logica di certezza e fidefacienza, dei messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica certificata (ricevuta di accettazione, attestante la spedizione, da parte del gestore e ricevuta di avvenuta consegna dal lato del destinatario) volti ad attestare la validità della notifica del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento. (nessuna rilevanza è stata, di conseguenza, nello specifico, attribuita ad una annotazione del cancelliere che, ancor prima  della ricevuta di consegna, aveva, di sua iniziativa, redatto, e cioè interpolato, sulla notifica telematica un avviso di non certezza della notifica, indirizzando il procuratore del ricorrente ad attivare lo strumento alternativo previsto dall’art. 15 in caso di impossibilità o di non buon esito della stessa). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=13703.php

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]