Tribunale di Napoli – Ricorso in opposizione allo stato passivo notificato all’indirizzo PEC del Curatore – Domanda di insinuazione basata su precedente decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento.

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Data di riferimento: 
12/11/2015

 

Tribunale di Napoli 12 novembre 2015 – Pres. Est. Graziano.

 

Fallimento – Stato passivo – Ricorso in opposizione – Notifica all’indirizzo PEC del Curatore – Validità.

 

Fallimento – Stato passivo – Insinuazione  sulla base di un decreto ingiuntivo – Rigetto per carenza di prova - Ricorso in opposizione – Prove documentali del credito -  Data anteriore al fallimento –Accoglimento – Spese e compensi professionali – Esclusione.

 

Nonostante tutte le precedenti comunicazioni tra Curatore e creditori, in particolare quelle che attengono al procedimento di verifica  dello stato passivo fallimentare, siano avvenute attraverso l’ utilizzo della PEC del fallimento come risultante dal Registro delle Imprese, può ritenersi valida, ai sensi dell’art. 99, quarto comma, L.F.,  la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo, effettuata dal legale del creditore escluso, all’indirizzo PEC del Curatore, indirizzo non comunicato per motivi di praticità nel Registro delle Imprese e pertanto attinto dall’opponente da un altro pubblico registro. La disciplina  contenta nell’art. 99 L.F.  non può, infatti,  che essere coordinata con tutta la normativa in materia di processo civile telematico e di notificazioni a mezzo PEC e, comunque, tale disposizione, nello stabilire che il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell’udienza debba essere notificato a cura del ricorrente al Curatore, sembra essa stessa far riferimento al suo personale indirizzo PEC. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Va accolta l’opposizione, ex artt. 98 e 99 L.F, proposta da un creditore, che si era  insinuato al passivo fallimentare sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in sede di giudizio di opposizione, avverso il decreto con il quale il Giudice Delegato al fallimento aveva rigettato per carenza di prova del credito la propria istanza di ammissione, laddove produca a riprova del suo credito oltre che  copia del decreto con il quale il giudice aveva ingiunto alla fallita di pagare la somma richiesta, anche copia del contratto in precedenza intercorso tra lo stesso e la fallita, nonché le fatture già allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e laddove si ricavi che tale documentazione ha una data anteriore al fallimento e risulti, quindi opponibile allo stesso pur non essendo opponibile il decreto ingiuntivo e pur non essendo, pertanto, accoglibile l’ulteriore istanza di insinuazione delle spese e dei compensi professionali nello stesso liquidati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=13712.php

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]