Tribunale di Udine – Concordato preventivo - Applicabilità “ratione temporis” dell’art. 163 bis L.F. e sua interpretazione.

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Data di riferimento: 
15/10/2015

Tribunale di Udine 15 ottobre 2015 – Pres. Venier – Rel. Zuliani.

Concordato preventivo – Offerta d’acquisto di ramo d’azienda – Condizione di applicabilità dell’ art. 163 bis L.F. – Testo modificato in sede di conversione del D.L. 83/2015 - Contenuto normativo definitivo.

Concordato preventivo – Contratto finalizzato alla vendita - Interpretazione dell’art. 163 bis L.F. – Potere/ dovere del giudice – Aggiudicazione ad un soggetto diverso da quello individuato dal debitore – Scioglimento del debitore e del potenziale acquirente.

 Nell’ipotesi in cui il piano concordatario comprenda, tra l’altro,  un’ offerta d’acquisto o di affitto, da  parte di un soggetto già individuato, di un ramo d’azienda e laddove il procedimento sia stato introdotto con domanda di data successiva all’entrata in vigore del D.L.83/2015 (ossia dopo il 27/06/2015) si deve ritenere che, ai sensi dell’art. 23 comma 1 del predetto decreto,  trovi applicazione  l’art. 163 bis L.F. nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione 132/2015 del 06/08/2015. E ciò, anche qualora quel procedimento sia stato (come nel caso di specie)  introdotto, nel periodo intermedio tra l‘entrata in vigore del decreto e la sua conversione in legge, dal momento che in generale le modifiche  dei decreti legge in sede di conversione non sono equiparabili ad una successione di leggi nel tempo (ossia alla stregua di una abrogazione e sostituzione di una disposizione previgente da parte di una disposizione sopravvenuta), ma quale definitiva precisazione del contenuto normativo ab origine dei decreti del governo, con conseguente inevitabile retroattività delle modificazioni. Nello specifico, solo una  diversa disposizione della stessa legge di conversione avrebbe potuto modificare anche la disposizione transitoria contenuta nell’art. 23, comma 1, del decreto 83/2015, rendendo quest’ultimo inefficace, in parte qua, fino alla pubblicazione della legge di conversione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per quanto riguarda l’interpretazione delle nuove disposizioni, si deve ritenere che l’obbligatorietà del procedimento competitivo, prevista dall’art. 163 bis L.F. anche nel caso in cui il debitore abbia stipulato un contratto finalizzato alla vendita differita dei beni, comporti necessariamente il potere/dovere del giudice di sciogliere il debitore, originario proponente, dagli obblighi contrattualmente assunti, per permettergli, come previsto dal comma 5°, di “modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all’esito della gara” (nello specifico il debitore aveva stipulato in precedenza due contratti finalizzati alla vendita di un ramo d’azienda: un contratto di affitto temporaneo ed un contratto estimatorio dei beni, della stessa durata, che prevedeva l’impegno all’acquisto di quantitativi minimi di merce). Tale scioglimento avviene solo al momento dell’aggiudicazione ad un diverso soggetto, quando anche il soggetto inizialmente individuato dal debitore ai sensi del 4° comma, a sua volta, “è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore” e, così si deve necessariamente intendere, anche dai diritti contrattualmente acquisiti.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]